Informazioni a cura della Facoltà

Scuola di Dottorato di Ricerca in Medicina e Chirurgia

Direttore Prof.ssa Fabiola Olivieri

Coordinatore corso di dottorato in Biomedical Sciences Prof. Francesco Paolo Busardò

Responsabile Assicurazione Qualità (AQ) corso di dottorato in Biomedical Sciences Prof. Davide Sartini

Coordinatore corso di dottorato in Human Health Prof. Mario Guerrieri

Responsabile Assicurazione Qualità (AQ) corso di dottorato in Human Health Prof.ssa Simona Lattanzi

 

E' istituita la Scuola di Dottorato in Medicina e Chirurgia che coordina e gestisce le attività comuni dei corsi di dottorato di ricerca in Human Health e Biomedical Sciences.

Segreteria organizzativa (attività inerenti didattica e percorso formativo)

Ufficio Didattica Post Laurea di Area Sanitaria - Servizio Sanità (mail postlaurea.medicina@univpm.it)

Responsabile: Dott. Daniele Sconocchini (tel. 071 2206234 - mail d.sconocchini@staff.univpm.it)

Referente supporto amministrativo ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia: Antonella Ciarmatori (tel. 071 2206045 - mail a.ciarmatori@staff.univpm.it)

Segreteria amministrativa (attività amministrative e pratiche di iscrizione)

Ufficio Dottorato di Ricerca (mail dottorato@univpm.it)

Responsabile

Dott. Luca Micelli tel: +39 071 2202217

Carriere dottorandi 

tel: +39 0712202356 +39 0712202388 

Borse di studio e rapporti enti finanziatori 

tel: +39 0712202443 +39 0712202324

Organi della Scuola di Dottorato Sono organi delle scuole di Dottorato, ove istituite, il Consiglio della Scuola e il Direttore

 

Il Consiglio della Scuola è costituito:
• dai Coordinatori dei corsi di dottorato partecipanti alla Scuola;
• da un numero di consiglieri, designati dal Collegio dei docenti nella prima seduta, nella misura di uno ogni 10 docenti con arrotondamento del numero effettivo al multiplo di 10 più vicino; nel caso di decimale pari a 0,5 si approssima all’intero superiore. Se il corso di dottorato è strutturato in curricula, ogni curriculum deve essere rappresentato da almeno un docente;
• dai rappresentanti dei dottorandi, uno per ogni corso di dottorato, designati dai dottorandi iscritti ai corsi facenti parte della Scuola di dottorato, che partecipano alle riunioni per la trattazione di problemi didattici, scientifici e organizzativi.
Il Direttore è nominato dal Consiglio della Scuola nella prima seduta, al suo interno, tra i professori a tempo pieno di prima o, in mancanza, di seconda fascia.
É facoltà del Direttore nominare tra i professori del Consiglio della Scuola un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni solo in caso di assenza o di impedimento.
Il Direttore della Scuola non può ricoprire contemporaneamente la carica di Coordinatore di corso di dottorato.
Il Consiglio della Scuola e il Direttore durano in carica per il periodo di accreditamento del corso di dottorato e sono rinnovabili.
Un Collegio dei docenti può far richiesta al Consiglio della Scuola di entrare a far parte di Scuole già formate prima dell’attivazione del ciclo a decorrere dal quale si intende partecipare alla Scuola.
Il Consiglio della Scuola può adottare un regolamento interno che disciplini le procedure relative all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività comuni ai corsi di dottorato.

Organi del corso di dottorato di ricerca

Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore

 

Il Collegio dei docenti e il Coordinatore sono individuati con delibera della struttura didattico- scientifica o della Scuola di dottorato in sede di proposta del corso di dottorato. Successivamente, la domanda di partecipazione al Collegio dei docenti è deliberata dal Collegio stesso o dalla Scuola di dottorato.
I componenti del Collegio non possono essere impegnati contemporaneamente in altro corso di dottorato a livello nazionale, a meno che non si tratti di un corso di dottorato organizzato in forma associata di cui all’art. 4, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all’art. 5 e i dottorati di interesse nazionale di cui all’art. 6.
Per i professori e ricercatori di altri Atenei, nonché per i dipendenti di enti pubblici di ricerca che partecipano al collegio di docenti di un dottorato con sede amministrativa presso questo Ateneo è richiesto il nulla osta da parte della struttura di appartenenza.
Il Collegio dei docenti:
• progetta e realizza il corso di dottorato;
• individua, per ciascun dottorando, un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo;
• propone i nominativi di almeno sei componenti della Commissione giudicatrice ai fini dell’ammissione al corso di dottorato, di cui tre effettivi e tre supplenti, indicati in ordine di priorità, ai sensi del successivo art. 10;
• per tutti i corsi che iniziano il 1° novembre:
• valuta, entro il 15 ottobre di ogni anno, l’attività di ricerca dei dottorandi al fine di proporre al Rettore l’ammissione all’anno successivo, anche al fine del rinnovo annuale della borsa di studio ai beneficiari, o l’esclusione dal proseguimento del corso;
• propone entro il 31 ottobre di ogni anno:
• i nominativi di almeno due valutatori della tesi di dottorato, ai sensi del successivo art. 15;
• i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, di cui tre effettivi e tre supplenti, indicati in ordine di priorità, ai sensi del successivo art. 17;
• i nominativi di almeno due referee appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi dell’Ue, nel caso intenda proporre il rilascio della certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” di cui al successivo art. 19.
L’attività didattica di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’art. 6 della L. 30.12.10, n. 240.
Nel caso l’attività sia svolta nell’ambito di un corso di dottorato di altro ateneo concorre
all’obbligo suddetto se riguarda corsi di dottorato in convenzione, previo nulla osta dell’Ateneo.

Programmazione didattica

Accanto alle attività formative svolte presso la sede di svolgimento del dottorato e con la guida del proprio Supervisore, è prevista una attività didattica comune per tutti i dottorandi, articolata in due tipologie di iniziative:

1) un corso tematico annuale a rotazione tra i seguenti: 

a) Biostatistica: Metodi per produrre evidenze scientifiche (Proff.sse Rosaria Gesuita, Edlira Skrami);

b) La comunicazione in Sanità (Prof.ssa Erica Adrario);

c) Diagnostica di laboratorio per la ricerca clinica (Dott. Jacopo Sabbatinelli - Dott. Gianluca Morroni);

d) Scrittura papers scientifici (Prof. Francesco Busardò).

I corsi tematici della tipologia 1 sono da intendersi obbligatori per tutti i dottorandi.

2) seminari specialistici tenuti da tutti i membri del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato e dai Supervisori di dottorandi (un argomento/docente), su argomento a scelta del docente.

I seminari della tipologia 2 sono da ritenersi obbligatori in numero di 5/anno per ciascun dottorando, a libera scelta in base all’interesse e ai contenuti proposti da ciascun docente.

Sono esentati i dottorandi in mobilità all’estero.

La partecipazione ai seminari così come sopra riportato è resa obbligatoria per i dottorandi iscritti ai tre anni attivi.

Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei Docenti può proporre con decisione motivata l'esclusione del dottorando dal corso, con la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio, ove percepita.

Compatibilità attività esterne

 

I dottorandi possono altresì svolgere, subordinatamente al parere del Collegio dei docenti:
• tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l’effettivo e puntale svolgimento delle attività previste per il dottorato;
• contratti di lavoro di tipo occasionale;
• assegni di ricerca;
• attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione da parte del Collegio dei docenti della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
Nel caso di dottorandi borsisti le predette attività possono essere svolte nel rispetto del limite di reddito di cui all’art. 11.
I dottorandi con o senza borsa sottopongono al collegio dei docenti la richiesta di autorizzazione eventualmente correlata da una dichiarazione del tutor attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti motivate decisioni, compresa l’esclusione dal corso di dottorato. Le decisioni del Collegio dei docenti sono comunicate al Rettore per i successivi adempimenti.

Sospendere il Corso di dottorato

L’iscrizione al corso può essere sospesa su richiesta del dottorando per un periodo massimo di sei mesi per:
• comprovati motivi previsti da leggi specifiche;
• malattia grave e prolungata;
• servizio civile;
• iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) attivato ai sensi dell’art. 15 del suddetto D.M. 10.09.10, n. 249.
È altresì concessa la sospensione ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e s.m.i., e dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007.
I dottorandi che usufruiscono di un periodo di sospensione superiore a 2 mesi hanno l’obbligo di recuperare l’intero periodo successivamente al termine del triennio, con conseguente erogazione ai borsisti della borsa di studio sospesa, purchè non sussistano, qualora la borsa sia erogata da ente esterno, limitazioni all’estensione della borsa stessa oltre il triennio.

Rinuncia al Corso di dottorato

Il dottorando può rinunciare durante il triennio al proseguimento del corso. In tal caso il periodo di attività svolta verrà riconosciuto, previa attestazione del Collegio dei docenti dell’effettiva frequenza relativa a tale periodo.
Il dottorando può rinunciare anche solo alla borsa di studio. In tal caso, pur mantenendo il proprio status di studente, il dottorando perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l’intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita al primo dei dottorandi non borsisti.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, compreso il non completamento delle attività previste alla fine di ciascun anno, il Collegio dei docenti propone al Rettore con decisione motivata l’esclusione del dottorando dal corso, con la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio, ove percepita.

Periodi di soggiorno all'estero estero

È ordinariamente previsto che ciascun dottorando svolga per almeno un periodo di 3 mesi anche non consecutivi attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all’estero. L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50% per eventuali periodi di soggiorno all’estero debitamente autorizzati dal Collegio dei docenti, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi, di durata minima di 30 giorni, non possono superare i 12 mesi, tranne nel caso di dottorati in co-tutela o attivati in forma associata per i quali possono essere estesi fino a un massimo di 18 mesi. 7. La richiesta ai fini dell’incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l’attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell’ambito dell’attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati corredata da lettera di invito dell'università o ente ospitante. L'aumento della borsa è erogato in rate mensili posticipate; entro il 10 di ogni mese vengono inviati gli attestati di frequenza relativi all'effettivo svolgimento del periodo di attività all'estero del mese precedente. L'aumento della borsa non è previsto per periodi di soggiorno presso il paese di origine, effettuati da dottorandi laureati in università estere titolari di borsa di studio.

Borse di studio

La borsa di studio, il cui pagamento è effettuato in rate mensili, ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, secondo la valutazione effettuata dal Collegio dei docenti.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con la fruizione di assegni di ricerca o di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando.
Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l’importo della borsa
non utilizzato è reinvestito dall’Ateneo per il finanziamento di dottorati di ricerca.
L’importo delle borse di studio è stabilito con decreto del Ministro, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.
La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8.08.1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50% per eventuali periodi di soggiorno all’estero debitamente autorizzati dal Collegio dei docenti, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi, di durata minima di 30 giorni, non possono superare i 12 mesi, tranne nel caso di dottorati in co-tutela o attivati in forma associata per i quali possono essere estesi fino a un massimo di 18 mesi.
La richiesta ai fini dell’incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l’attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell’ambito dell’attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Relativamente al primo anno di corso, in caso di inizio ritardato e comunque di non oltre due mesi, la quota di borsa relativa al periodo antecedente l’inizio effettivo viene erogata unitamente alle successive rate di competenza, previa dichiarazione da parte del Coordinatore dell’avvenuto recupero dell’attività di ricerca relativa al periodo antecedente l’inizio effettivo del corso stesso.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può chiedere di fruirne una seconda volta. Uguale divieto sussiste anche in caso di fruizione parziale, salvo diversa e motivata valutazione da parte degli organi accademici in base alla fattispecie concreta e in ogni caso con decurtazione della quota goduta.
La borsa di studio viene erogata agli aventi diritto esclusivamente se in possesso di un reddito annuo derivante da attività lavorativa non superiore a € 15.000,00 lordi.
Al fine della verifica del limite di reddito fissato, i dottorandi sono tenuti ad autocertificare annualmente la loro situazione reddituale.
In caso di superamento del limite di reddito, la borsa di studio viene sospesa e dovranno essere restituite le mensilità percepite durante l’anno.
Corsi di dottorato e Scuole di specializzazione mediche È prevista la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica purché essa sia compatibile, anche in considerazione della distanza tra le sedi, con l’attività e l’impegno previsti dalla Scuola di specializzazione e dal corso di dottorato a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima e dal Collegio dei docenti.
Durante la frequenza congiunta è incompatibile la fruizione della borsa di studio di dottorato.
L’eventuale richiesta dello specializzando di poter ridurre a un minimo di due anni il corso di dottorato deve essere accolta dal Collegio dei docenti previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione con il percorso di dottorato.
Al fine di permettere al Collegio dei docenti di accogliere la richiesta dello specializzando, è altresì richiesto il giudizio di compatibilità del progetto di dottorato con le finalità didattiche della scuola di specializzazione, espresso dal Consiglio della Scuola stessa.

Conferimento titolo ed esame finale

Il titolo di dottore di ricerca – “Dott. Ric.” o “Ph.D.” – è conferito dal Rettore e si consegue a seguito della positiva valutazione della tesi che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di ricerca prescelta.
La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, in lingua inglese.
La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’Ateneo e in possesso di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di università, anche straniere, non partecipanti al dottorato.
I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali e sono individuati dal Collegio dei docenti.
Per i corsi di dottorato che iniziano il 1° novembre:
• Entro il 31 ottobre dell’ultimo anno di corso il Collegio dei Docenti valuta l’attività di ricerca svolta dai dottorandi nello stesso anno e, con riferimento all’intero corso di dottorato, propone di ammettere o non ammettere all’esame finale i candidati, dandone comunicazione all’Amministrazione e ai dottorandi.
• Entro il 30 novembre i dottorandi proposti per l’ammissione all’esame finale:
• inviano al Rettore apposita domanda comprensiva del versamento per imposta di bollo virtuale, una relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni, nonché la dichiarazione di condivisione tesi con il tutor;
• depositano nell’apposita piattaforma la tesi di dottorato per il successivo invio ai valutatori da parte dell’Amministrazione.
I valutatori entro 30 giorni dal ricevimento della tesi esprimono un giudizio analitico scritto da inviare al Collegio dei docenti e al dottorando e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione corredata di un nuovo parere scritto dei valutatori.
I dottorandi non oltre 30 giorni dal termine previsto per i valutatori presentano o inviano al Rettore, in caso di ammissione alla discussione pubblica, la tesi di dottorato unitamente a una sintesi in lingua italiana e inglese.
In caso di rinvio da parte dei valutatori la tesi sarà presentata o inviata al Rettore entro i successivi sei mesi.

Dottorato europeo e co-tutela

 

Al fine di favorire e potenziare la dimensione internazionale dei dottorati di ricerca potrà essere rilasciata dall’Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti, la certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus”, purché sussistano le seguenti quattro condizioni:
• la tesi di dottorato deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca svolto all’estero della durata di almeno 3 mesi anche non continuativi in uno stato dell’Unione Europea;
• alla tesi di dottorato deve essere accordato un giudizio positivo da almeno due referee di due diversi paesi dell’Ue, nominati dal Collegio dei Docenti, di cui almeno uno deve essere un docente appartenente a istituzioni universitarie straniere; le relazioni dei referee saranno allegate al verbale dell’esame finale per il candidato;
• nella commissione deve essere presente almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera;
• la tesi di dottorato deve essere discussa in una lingua diversa dall’italiano.
Nel contesto dell’internazionalizzazione dei corsi di studio i dottorandi che hanno frequentato a decorrere preferibilmente dal primo anno un corso di dottorato in co-tutela di tesi conseguono il titolo riconosciuto da entrambi i Paesi previa stipula di apposita convenzione che fissa le condizioni concordate tra gli atenei dei due Paesi interessati.

 

 

 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA

COLLEGIO DEI DOCENTI

Verbali

PROGETTAZIONE CORSO DI DOTTORATO

MOBILITA' INTERNAZIONALE DEI DOTTORANDI

SCHEDA MONITORAGGIO ANNUALE 

Modulistica

Concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo - sessione ordinaria, straordinaria e borse PON

Concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo - sessione ordinaria, straordinaria

Concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIX ciclo - sessione ordinaria

Concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XL ciclo - sessione ordinaria

Pagine dei corsi sul sito di Ateneo (contenente le informazioni di carattere amministrativo):