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TIROCINI CURRICOLARI
Sono destinati a chi è inserito in un percorso formale di istruzione o formazione e possono essere finalizzati al conseguimento di CFU. Sono finalizzati ad arricchire ed integrare il processo di apprendimento e formazione mediante un'esperienza diretta del mondo del lavoro. Anche se a livello normativo ha sempre prevalso l'uso del termine "tirocinio curriculare", nel linguaggio comune viene spesso utilizzato anche il termine "stage curriculare" che designa sostanzialmente la stessa cosa.
Contesto normativo: le istituzioni formative possono emanare dei "Regolamenti" che devono comunque essere coerenti con le disposizioni attualmente vigenti (art. 18 della Legge n. 196/97 e il D.M. 142/98).
La durata in ore è proporzionale ai CFU da acquisire, come stabilito nei rispettivi regolamenti dei Corsi di studio. La permanenza nella sede del tirocinio può prevedere lo svolgimento del solo tirocinio o includere anche l'elaborato per la prova finale.
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TIROCINI EXTRACURRICULARI
NUOVA DISCPLINA DELLA REGIONE MARCHE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI (IN VIGORE DAL 01/03/2025)
- Linee guida ministeriali del 25.05.2017
- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1474 del 11.12.2017
- Decreto Dirigente n. 430 del 29.12.2017
- Link Regione Marche - Lavoro e Formazione Professionale
- Modello di convenzione di Tirocinio formativo - Regione Marche (fino al 28/02/2025)
- Modello di Progetto Formativo Individuale (PFI) - Regione Marche (fino al 28/02/2025)
