IN COSTRUZIONE
- PERIODO DI RICERCA ALL'ESTERO - ADEMPIMENTI PRIMA DELLA PARTENZA
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La dottoranda o il dottorando, titolare di borsa e non, che intende effettuare periodi di studio all'estero, è tenuta/o ad inviare, almeno un mese prima della partenza, all'Ufficio Didattica Post Laurea di Area Sanitaria un'apposita richiesta, autorizzata dal Coordinatore.
Per periodi superiori a 6 mesi consecutivi è richiesto il parere favorevole del Collegio Docenti.
Per i beneficiari di borsa di studio è prevista una maggiorazione della borsa pari al 50% per ogni giorno di permanenza all’estero, debitamente certificata. Tale incremento non può essere fruito per soggiorni presso il paese di origine, effettuati da dottorandi laureati in università estere titolari di borsa di studio. La maggiorazione non può essere erogata per periodi di durata inferiore a 15 giorni continuativi.
La borsa, aumentata per il periodo di soggiorno all’estero, viene erogata con cadenza mensile posticipata; entro il 10 di ogni mese vengono inviati gli attestati di frequenza relativi all'effettivo svolgimento del periodo di attività all'estero del mese precedente.
Il periodo massimo complessivo di permanenza all’estero previsto è di dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino ad un massimo di diciotto mesi in caso di cotutela con soggetti esteri o per dottorati attivati mediante stipula di convenzioni o costituzione di consorzi. Le dottorande ed i dottorandi in cotutela seguono, per i soggiorni all'estero, la stessa procedura.
Coloro che intendano prolungare il soggiorno all'estero oltre la data prevista per il rientro, devono inviare all'Ufficio Didattica Post Laurea di Area Sanitaria l'apposita richiesta, utilizzando il modulo in calce alla pagina, in cui il Coordinatore autorizza a prolungare il soggiorno. I due periodi devono essere continuativi.
Nell'eventualità che il periodo di permanenza all'estero dovesse subire delle variazioni o brevi spostamenti dalla città nella quale si svolge il soggiorno, la dottoranda o il dottorando è tenuta/o obbligatoriamente a comunicarlo ai seguenti indirizzi postlaurea.medicina@sm.univpm.it ed a dottorato@univpm.it
E’ d’obbligo da parte del dottorando/a comunicare il rientro dalla frequenza all’estero comunicandolo all’indirizzo postlaurea.medicina@sm.univpm.it
Cosa fare prima di partire
Le dottorande ed i dottorandi sono tenuti ad inviare via mail all’Ufficio Didattica Post Laurea di Area Sanitaria (postlaurea.medicina@sm.univpm.it) le scansioni della seguente documentazione almeno 15 o 30 giorni (da definire) prima della partenza:
1. richiesta di autorizzazione di soggiorno estero compilato e firmato, vistato dal Coordinatore;
2. lettera di invito dell’Università o Ente ospitante presso cui si svolgerà la ricerca;
3. lettera d’impegno dell’Università o Ente ospitante presso cui si svolgerà la ricerca (solo per titolari di borsa DM 351/2022 – DM 117/2023 – DM 118/2023 – DM 629/2024 – DM 630/2024);
4. hosting Commitment dell’Università o Ente ospitante presso cui si svolgerà la ricerca (solo per titolari di borsa DM 351/2022 – DM 117/2023 – DM 118/2023 – DM 629/2024 – DM 630/2024);
quando la permanenza continuativa è minore o uguale a sei mesi. Se la permanenza continuativa è superiore a sei mesi occorre acquisire l’autorizzazione da parte del Collegio Docenti.
Anche le richieste di prolungamento del periodo di soggiorno all’estero vanno inviate all’Ufficio Didattica Post Laurea di Area Sanitaria almeno 15 o 30 giorni (da definire) prima della scadenza del periodo già autorizzato; per i dottorandi titolari di borse finanziate che intendano prolungare il periodo all’estero, la richiesta va inviata con largo anticipo perché va inserita su apposita piattaforma ministeriale che sarà oggetto di valutazione da parte dell'ANVUR.
Attenzione: l’obbligo di inviare all’Ufficio Didattica Post Laurea di Area Sanitaria tale autorizzazione vale sia per i titolari di borsa di studio che per coloro che non la percepiscono.
- RICHIESTA DI COMPATIBILITA' ATTIVITA' ESTERNE
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I dottorandi possono altresì svolgere, subordinatamente al parere del Collegio dei docenti:
tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l’effettivo e puntale svolgimento delle attività previste per il dottorato; contratti di lavoro di tipo occasionale; assegni di ricerca; attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione da parte del Collegio dei docenti della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
Nel caso di dottorandi borsisti le predette attività possono essere svolte nel rispetto del limite di reddito di cui all’art. 11. I dottorandi con o senza borsa sottopongono al collegio dei docenti la richiesta di autorizzazione eventualmente correlata da una dichiarazione del tutor attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti motivate decisioni, compresa l’esclusione dal corso di dottorato. Le decisioni del Collegio dei docenti sono comunicate al Rettore per i successivi adempimenti.
La predetta documentazione dovrà essere inviata all’Ufficio Didattica Post Laurea di Area Sanitaria almeno 15 o 30 (da definire) giorni prima dell’inizio dell’attività esterna.
- SOSPENSIONE DEL CORSO DI DOTTORATO
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È consentita la sospensione del corso di dottorato fino ad un periodo massimo di sei mesi. In tali casi la dottoranda o il dottorando viene ammessa/o allo stesso anno di corso per l'anno accademico successivo. La sospensione è concessa in caso di:
comprovati motivi previsti da leggi specifiche; malattia grave e prolungata; servizio civile; iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) attivato ai sensi dell’art. 15 del suddetto D.M. 10.09.10, n. 249. È altresì concessa la sospensione ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e s.m.i., e dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007.
La richiesta di sospensione viene presentata all’Ufficio Didattica Post Laurea di Area Sanitaria che provvede a trasmetterla al Collegio dei Docenti per il prescritto parere.
I dottorandi che usufruiscono di un periodo di sospensione superiore a 2 mesi hanno l’obbligo di recuperare l’intero periodo successivamente al termine del triennio, con conseguente erogazione ai borsisti della borsa di studio sospesa, purchè non sussistano, qualora la borsa sia erogata da ente esterno, limitazioni all’estensione della borsa stessa oltre il triennio.
- SOSPENSIONE PER MATERNITA'
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In caso di maternità, la frequenza alle attività del dottorato deve essere interrotta obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, oppure dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, previa autorizzazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e del medico competente.
Accertato lo stato di gravidanza, la dottoranda deve darne comunicazione all'Ufficio Dottorato di Ricerca utilizzando l'apposito modulo allegato. La richiesta di sospensione deve essere corredata dal certificato del medico competente comprovante lo stato di gravidanza e contenente la data presunta del parto.
La dottoranda deve inoltre impegnarsi a presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46, D.P.R. n. 445/2000) di nascita del figlio, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 2 del D. Lgs. n. 151/2001.
Se voglio frequentare il corso fino all'ottavo mese di gravidanza
Qualora si voglia usufruire dell’astensione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, è necessario che:
il certificato del medico competente attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; inoltre è necessario allegare la nota del Coordinatore del corso con cui si attesta che nell’8° mese alla dottoranda non verranno assegnati compiti che possano arrecare pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; sarà cura dell'Ufficio Dottorato di Ricerca richiedere il certificato del medico del lavoro presso la Clinica di Medicina del Lavoro dell’Università Politecnica delle Marche.
Al termine del periodo di sospensione per maternità la dottoranda deve inviare dichiarazione di aver ripreso regolarmente la frequenza del corso di dottorato comunicandolo all’indirizzo postlaurea.medicina@sm.univpm.it
- RINUNCIARE AL CORSO DI DOTTORATO
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Il dottorando può rinunciare durante il triennio al proseguimento del corso. In tal caso il periodo di attività svolta verrà riconosciuto, previa attestazione del Collegio dei docenti dell’effettiva frequenza relativa a tale periodo.
Il dottorando può rinunciare anche solo alla borsa di studio. In tal caso, pur mantenendo il proprio status di studente, il dottorando perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l’intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita al primo dei dottorandi non borsisti. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, compreso il non completamento delle attività previste alla fine di ciascun anno, il Collegio dei docenti propone al Rettore con decisione motivata l’esclusione del dottorando dal corso, con la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio, ove percepita.
In particolare, per i dottorandi che fruiscono di borsa ai sensi DD.MM. 629/2024 e 630/2024 si rammenta che il posto è associato alla fruizione della borsa.
I dottorandi, di cui sopra, che rinuncino alla borsa o al corso dovranno restituire gli importi ricevuti se il periodo di fruizione della stessa non è valido ai fini della rendicontazione al Ministero dell’Università e della Ricerca. La rinuncia alla borsa comporta la rinuncia al corso stesso.
- FREQUENZA CONGIUNTA CORSO DI DOTTORATO E CORSO DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA
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È prevista la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica purché essa sia compatibile, anche in considerazione della distanza tra le sedi, con l’attività e l’impegno previsti dalla Scuola di specializzazione e dal corso di dottorato a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima e dal Collegio dei docenti.
Durante la frequenza congiunta è incompatibile la fruizione della borsa di studio di dottorato.
L’eventuale richiesta dello specializzando di poter ridurre a un minimo di due anni il corso di dottorato deve essere accolta dal Collegio dei docenti previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione con il percorso di dottorato. Al fine di permettere al Collegio dei docenti di accogliere la richiesta dello specializzando, è altresì richiesto il giudizio di compatibilità del progetto di dottorato con le finalità didattiche della scuola di specializzazione, espresso dal Consiglio della Scuola stessa. - CONFERIMENTO TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA E ADEMPIMENTI PER L'ESAME FINALE
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Il titolo di dottore di ricerca – “Dott. Ric.” o “Ph.D.” – è conferito dal Rettore e si consegue a seguito della positiva valutazione della tesi che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di ricerca prescelta. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, in lingua inglese.
La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’Ateneo e in possesso di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di università, anche straniere, non partecipanti al dottorato. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali e sono individuati dal Collegio dei docenti.Per i corsi di dottorato che iniziano il 1° novembre:
Entro il 31 ottobre dell’ultimo anno di corso il Collegio dei Docenti valuta l’attività di ricerca svolta dai dottorandi nello stesso anno e, con riferimento all’intero corso di dottorato, propone di ammettere o non ammettere all’esame finale i candidati, dandone comunicazione all’Amministrazione e ai dottorandi. Entro il 30 novembre i dottorandi proposti per l’ammissione all’esame finale: inviano al Rettore apposita domanda comprensiva del versamento per imposta di bollo virtuale, una relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni, nonché la dichiarazione di condivisione tesi con il tutor; depositano nell’apposita piattaforma la tesi di dottorato per il successivo invio ai valutatori da parte dell’Amministrazione.
I valutatori entro 30 giorni dal ricevimento della tesi esprimono un giudizio analitico scritto da inviare al Collegio dei docenti e al dottorando e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione corredata di un nuovo parere scritto dei valutatori.
I dottorandi non oltre 30 giorni dal termine previsto per i valutatori presentano o inviano al Rettore, in caso di ammissione alla discussione pubblica, la tesi di dottorato unitamente a una sintesi in lingua italiana e inglese.
In caso di rinvio da parte dei valutatori la tesi sarà presentata o inviata al Rettore entro i successivi sei mesi.
- CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA DI DOCTOR EUROPAEUS - ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA
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L’Ateneo rilascia la certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione alla singola richiesta avanzata dal dottorando o dalla dottoranda, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
Giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da due docenti (referee) provenienti da due Università di due differenti paesi dell'Ue nominati dal Collegio dei docenti e diversi da quello in cui sarà discussa la tesi; Almeno un membro della commissione d'esame finale deve appartenere ad una istituzione universitaria di un paese della Comunità Europea diverso da quello in cui viene discussa. I Referee di cui al punto 1 non possono far parte della commissione; Parte della discussione della tesi deve avvenire in una lingua diversa dall’italiano; Parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata sviluppata durante un soggiorno di almeno tre mesi anche non continuativi in un paese della Comunità Europea.
Quando fare la richiesta
Il dottorando interessato richiede al Collegio dei docenti il rilascio della certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus entro il 31 luglio dell’ultimo anno di corso in tempo utile per permettere al Collegio dei Docenti di deliberare in merito all’ammissione all’esame finale (intorno alla metà di ottobre); allo stesso tempo il Tutor comunica al Collegio dei docenti i nominativi dei due revisori stranieri disponibili a fornire un giudizio sulla tesi.
Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di Ricerca.
Tale certificazione deve rispettare le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della Ue, recepite dalla European University Association (EUA). La lista dei paesi che aderisce alla convenzione è reperibile sul sito della European Higher Education Area (EHEA), nella pagina dei membri aderenti.