Normativa di Riferimento

Art. 38 Statuto di Autonomia dell'UNIVPM
Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio

1. In ogni Facoltà, qualora non costituita presso il Dipartimento, è istituita una Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito Commissione paritetica.
2. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di studenti. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di Facoltà, in modo da garantire comunque un rappresentante per ogni Consiglio di Corso di Studio. 
3. La Commissione paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente e il Vice Presidente nella persona di uno studente.
4. La Commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull’organizzazione e sullo svolgimento dell’attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla Facoltà:
a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
b) redige e trasmette alla Facoltà  una relazione annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla stessa, avvalendosi di strumenti di valutazione; la relazione è altresì trasmessa alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate;
c) formula pareri in merito all’attivazione, disattivazione e soppressione di Corsi di Studio;
d) segnala al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi e al Preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
f) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e dai regolamenti di Ateneo.
 
Art. 26 - Regolamento Generale di Ateneo
Commissione Paritetica di Facoltà per la didattica
1. In ogni Facoltà è istituita una Commissione paritetica per la didattica e il Diritto allo studio, denominata nel seguito Commissione paritetica.
2. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di studenti. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di Facoltà, in modo da garantire comunque un rappresentante per ogni Consiglio di Corso di Studio.
3. La Commissione paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente e il Vice Presidente nella persona di uno studente.
4. I componenti della Commissione paritetica di Facoltà sono nominati con provvedimento del Preside e durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni accademici.
 
Art. 6. - Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio
Presso la Facoltà è istituita una Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito Commissione paritetica.
La Commissione Paritetica è composta da un numero di componenti pari al doppio dei Corsi di studio attivi, con almeno un rappresentante per ogni Corso di studio.
Per ogni Consiglio di CdS, la componente docente, individuata tra i docenti di ruolo, viene designata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di CdS.
La componente studentesca è designata dal Consiglio di Facoltà, su proposta degli studenti di ogni corso, tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei CdS o tra gli studenti del corso presenti tra i rappresentanti dei Consigli di Dipartimento, garantendo la rappresentanza di ciascun Corso di Laurea.
La Commissione paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente e il Vice Presidente nella persona di uno studente. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione il Responsabile amministrativo della Segreteria di Presidenza o suo delegato, con il compito di coadiuvare  il Segretario verbalizzante.
La componente docente della Commissione paritetica dura in carica tre anni accademici; la componente studentesca dura in carica due anni accademici. E’ prevista una decadenza anticipata ed una integrazione dei componenti in relazione a procedure di disattivazione/attivazione di CdS o perdita dello status di docente/studente.
I componenti possono essere confermati per una sola volta.
I componenti della Commissione paritetica di Facoltà sono nominati con provvedimento del Preside.
La Commissione paritetica viene convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, e ogni qualvolta ritenuto necessario. Essa può inoltre essere convocata su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica (organizzazione, svolgimento, tutorato) e delle attività di servizi forniti agli studenti dalla Facoltà da parte dei docenti e delle strutture in applicazione dei criteri elaborati dal Presidio di Qualità di Ateneo, sentito il parere del Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica. In particolare:
  1. formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
  2. redige e trasmette alla Facoltà una relazione annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla stessa, sulla base di quanto pubblicato nella scheda SUA-CdS e nel Rapporto del Riesame Annuale e Ciclico; la relazione è altresì trasmessa alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate, nonché al Presidio di Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione;
  3. formula pareri non vincolanti in merito all’attivazione, modifica disattivazione e soppressione di Corsi di Studio;
  4. segnala al Presidente del Consiglio di Corso di Studi e al Preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
  5. si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
  6. esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e dai regolamenti di Ateneo.